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Sistemi di evacuazione di emergenza (EVAC)

I sistemi di evacuazione di emergenza (EVAC) svolgono il compito di diffondere messaggi di emergenza ed eventuale evacuazione in ambienti quali ospedali, industrie, centri commerciali, scuole, ecc. Tali impianti possono essere installati anche in ambienti caratterizzati da un altissimo rumore di fondo e potenzialmente esplosivi (ATEX).

L’impianto di evacuazione sonora o impianto EVAC è un sistema avanzato che adempie alle normative EN 54-16 ed EN 54-24, ha capacità di autodiagnosi continua dei propri componenti e ridondanza totale: anche il guasto di una o più parti non pregiudica la diffusione del messaggio di emergenza.

Negli ambienti con grande presenza di pubblico, un impianto Evac è indispensabile, per garantire un sistema di diffusione sonora e di allarmi in grado di gestire le emergenze, grazie a un’evacuazione guidata. Il sistema può anche essere utilizzato non solo per diffondere messaggi di allarme, ma anche altre comunicazioni sonore in condizioni ordinarie, ad esempio la musica o annunci. Va da sé che in caso di allarme la priorità massima spetta ai messaggi di emergenza.

La decisione di installare un impianto Evac di diffusione sonora per evacuazione spetta al proprietario della struttura o al datore di lavoro sulla base della valutazione dei rischi e alla normativa vigente. La valutazione dei rischi viene svolta dal corpo dei Vigili Del Fuoco che dopo un’analisi in loco rilascia il CPI (Certificato Prevenzione Incendio) sulla base del sopralluogo effettuato.
Esistono tuttavia alcune disposizioni di prevenzione incendi e/o sicurezza sul lavoro che ne richiedono esplicitamente l’installazione per alcune attività.

In particolare, le strutture che devono dotarsi di impianto Evac sono:
  • Attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010)
  • Uffici con più di 100 persone (DM 22/02/2006)
  • Locali di pubblico spettacolo (DM 19/8/96)
  • Strutture alberghiere con più di 25 posti letto (DM 9/4/94)
  • Scuole con più di 500 persone (DM 26/8/92)
  • Strutture sanitarie e ospedali (DM 18/9/02)
  • Impianti sportivi con numero di spettatori superiore a 100 (DM 18/3/96)
  • Edifici di interesse storico ed artistico quali musei, gallerie, biblioteche, ecc. (DM 20/5/92 n.569 e DPR 30/6/95 n.418)
  • Stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88)